CONFORMARSI ALLA NORMATIVA PRIVACY
1. Categorie di dati I “dati” rappresentano spesso uno dei beni più preziosi posseduti da un’impresa, sia essa di grandi o piccole dimensioni. Possono essere di tipo commerciale, rappresentare il portafoglio degli attuali clienti o di quelli futuri, raccontare l’organizzazione interna. Le potenzialità economiche dei dati sono direttamente proporzionali alla liceità del loro trattamento, raccogliendoli e trattandoli nel rispetto della privacy. È bene, tra l’altro, che la leadership di un’azienda sia ben consapevole della differenza esistente tra i vari tipi di dati. Alcuni infatti possono essere utilizzati senza particolari problemi, altri necessitano di apposite garanzie e protezioni. I dati personali sono tutte le informazioni relative a una persona fisica, identificatao identificabile, anche indirettamente (mediante riferimento a qualsiasi altra informazione), incluso l’eventuale numero di identificazione personale. Dati personali sono, ad esempio, un indirizzo e-mail o l’immagine fotografica di una persona, il codice fiscale o un numero telefonico, un indirizzo IP o una targa automobilistica. Non sono più considerati come dati personali, e quindi, almeno in linea generale,non sono più tutelati dalla normativa sulla privacy, i dati riferibili alle persone giuridiche, ovvero a imprese, enti e associazioni. I dati sensibili sono quei particolari dati personali che consentono di rivelarel’origine razziale ed etnica di una persona, le sue convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere. Lo sono anche quelli che indicano l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale. Oppure i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tra i dati che necessitano di particolari cautele vi sono quelli giudiziari, una categoria che include leinformazioni contenute nel casellario giudiziale e quelle connesse alla posizione di imputato o indagato in procedimenti penali, ma anche i dati biometrici o i dati genetici.
2. L’organigramma Privacy In un’azienda la ripartizione dei compiti e delle responsabilità è definita con chiarezza. La struttura organizzativa può essere complessa, ma è opportuno che emerga “chi fa cosa” e con quali scadenze. Il Codice della privacy evidenzia questa necessità e impone di definire bene quali figure hanno la possibilità di trattare dati personali. Il titolare del trattamento è il soggetto che esercita un potere decisionale,del tutto autonomo, sulle finalità e sulle modalità del trattamento. Può essere sia una persona fisica (l’imprenditore individuale) sia una persona giuridica (ad esempio, una società a responsabilità limitata) che tratta i dati (con la raccolta, la registrazione, la comunicazione degli stessi o la loro diffusione). Il titolare del trattamento, se lo ritiene utile in base all’organizzazione aziendale, può designare uno o più soggetti come responsabile del trattamento ed ètenuto a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni impartite loro. La nomina deve essere effettuata con un atto scritto in cui siano precisati anchei compiti affidati. Occorre comunque scegliere persone fisiche od organismi (inclusi soggetti esterni all’impresa) che per esperienza, capacità e affidabilità,forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, compreso il profilo relativo alla sicurezza. Sono molti i casi in cui l’azienda, per scelta o per necessità, fa svolgere parte delle attività e del conseguente trattamento dei dati a soggetti esterni. Proprio in questi casi, a seconda del tipo di contratto che definisce tale rapporto, può essere necessario che l’azienda nomini il soggetto esterno quale responsabile del trattamento (ad esempio quando si utilizzano servizi informatici in outsourcing oppure quando ci si avvale dei servizi offerti da un call center o da un altro tipo di fornitori). Gli incaricati del trattamento sono le persone fisiche che effettuano le operazionidi trattamento dei dati personali e operano sotto la diretta autorità del titolare (o del responsabile se è stato nominato) secondo precise istruzioni. Per poter svolgere queste operazioni in maniera lecita, è necessario che il personale chiamato a trattare i dati venga opportunamente designato per iscrittoindividuando puntualmente l’ambito di trattamento consentito. Al fine di semplificare questo adempimento è però sufficiente documentare l’inserimento di un soggetto in una determinata unità organizzativa (ad esempio l’ufficio del personale), a condizione che risulti, per iscritto, quale sia l’ambito di trattamento dei dati consentito agli addetti di tale unità.
3. Informativa e Consenso L’informativa Un’impresa che tratti dati personali deve spiegare agli interessati (ad esempio ai propri clienti e dipendenti), con un’informativa completa e chiara, lecaratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati: dove sono stati presi i dati, le finalità e le modalità del trattamento, se i dati debbano o possano essere forniti, i soggetti o le eventuali categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, nonché il nome di almeno un responsabile del trattamento, qualora designato. L’informativa deve essere per quanto possibile sintetica e comprensibile. Occorre informare la persona interessata prima di cominciare a utilizzare i suoi dati, ma tale comunicazione può avvenire anche a voce, ad esempio quando siha la possibilità di un contatto diretto o telefonico, o interagendo con l’interessato anche mediante il sito web aziendale. Proprio per permettere che questo importante compito non diventi un costo per le imprese, il Garante ha consentito e suggerito forme semplificate di informativa. Ad esempio, ferme restando le specifiche norme di tutela previste dallo Statuto dei lavoratori, per informare le persone dell’esistenza di un sistema divideosorveglianza è sufficiente esporre dei cartelli che segnalino le telecamere eche indichino le finalità della ripresa. Per avvisare che un veicolo aziendale è sottoposto a geolocalizzazione si può, ad esempio, fornire una prima informativa semplificata applicando un apposito adesivo (vetrofania) ai vetri della vettura. In casi particolari, il singolo imprenditore o la stessa associazione di categoria possono rivolgersi al Garante per chiedere un esonero o per definire ulteriori procedure semplificate nel caso in cui, ad esempio, si debba contattare un numero molto elevato di persone difficilmente raggiungibili.
Il consenso L’impresa, dopo aver informato l’interessato, deve in genere chiedergli il consenso per utilizzare i suoi dati personali (si parla infatti di consenso “informato”). Tale consenso, affinché il trattamento dati svolto possa considerarsi legittimo, deve essere liberamente espresso e documentato per iscritto (se è stato espresso a voce, ad esempio, si può tenere traccia da chi, dove e quando sia stato ottenuto il consenso). È anche necessario differenziare il consenso richiesto in base allo specifico tipo di trattamento che si vuole effettuare, eventualmente spiegando alla persona interessata, ad esempio un cliente, quali benefici può avere offrendo il suo assenso al trattamento dei dati. A tal proposito, l’utilizzo dei dati personali per finalità di marketing non può essere reso di fatto obbligatorio, condizionando ad esempio l’accesso ai contenuti informativi di un sito web al rilascio del consenso a trattare i dati per finalità diverse, quali la profilazione e il marketing. Occorre fare attenzione anche quando si acquisiscono liste di dati personali dasoggetti terzi e non direttamente dagli interessati.Prima di utilizzarli è infatti necessario verificare se gli interessati abbiano dato il proprio consenso (magari con verifiche a campione sui dati acquistati) al tipo di trattamento dati che si vuole svolgere, come quello per l’invio di offerte commerciali. L’azienda dovrà poi ricordarsi di fornire l’informativa alle persone interessate già al momento della registrazione o del primo utilizzo dei loro dati. Quando il consenso non è necessario Il Codice della privacy e le ulteriori semplificazioni introdotte dal Garante prevedono casi in cui non è richiesto il consenso delle persone interessate, siano esse clienti o dipendenti, fornitori o semplici utenti, affinché l’impresa possa trattare i loro dati personali. Il consenso non è richiesto quando il trattamento è previsto da un obbligo dilegge (come quello che impone agli alberghi di comunicare le generalità dellepersone alloggiate alle autorità di pubblica sicurezza), da un regolamento o dallanormativa comunitaria. Il consenso non è necessario quando i dati vengono trattati per adempiere, prima della conclusione di un contratto, a specifiche richieste dell’interessato, comeavviene per i dati necessari per la concessione di un mutuo. Il consenso non occorre neppure per il trattamento dei dati necessari per l’ esecuzione di un contratto già in essere, come quelli per la fatturazione di unprodotto o servizio. Riguardo a quest’ultimo punto, le società non devono, ad esempio, chiedere ai “clienti” il consenso per l’uso dei loro dati quando rilasciano carte di fedeltà (come quelle dei supermercati o dei benzinai) al solo fine di offrire sconti, premi, bonus, servizi accessori, facilitazioni di pagamento. In questo caso, infatti, il trattamento di dati è necessario per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto di fidelizzazione sottoscritto. È invece richiesto uno specifico consenso per usare gli stessi dati per altri fini come la profilazione, lo studio dei comportamenti e delle scelte d’acquisto, il marketing in generale. I consumatori hanno il diritto di non dare il consenso all’uso dei dati per tali scopi, senza per questo dover rinunciare alla tessera di fidelizzazione. Le imprese sono invece esonerate dall’obbligo di acquisizione del consenso per le attività promozionali e di marketing rivolte ai propri clienti effettuate tramite la posta elettronica o la posta cartacea. In particolare, una società non deve richiedere il consenso per inviare comunicazioni promozionali che riguardino prodotti e servizi alla persona che ha già acquistato, dallo stesso titolare, beni analoghi (è il cosiddetto “ soft spam”).Naturalmente il cliente deve essere adeguatamente informato anche riguardo alla possibilità di opporsi in qualunque momento all’uso dei propri dati, in maniera agevole e gratuita, anche a voce o con l’invio di una e-mail, ottenendo un tempestivo riscontro dall’impresa che confermi l’interruzione delle comunicazioni commerciali. Si possono trattare senza consenso anche i dati relativi allo svolgimento diattività economiche , nel rispetto della normativa in materia di segreto aziendalee industriale, compiute dall’interessato (ad esempio i dati relativi allo stato di insolvenza o alla correttezza commerciale di una impresa individuale). Non è necessario il consenso degli interessati neppure per utilizzare i dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.Il fatto che un dato sia conoscibile da chiunque non significa, però, che possa essere utilizzato per qualunque attività. In particolare, va rispettato il vincolo di finalità è cioè che i dati disponibili al pubblico possono essere utilizzati solo se il trattamento svolto (come l’invio di comunicazioni informative) risulta strettamente attinente alla specifica attività svolta dall’interessato e che è posta alla base della pubblicazione di quei medesimi dati. Ad esempio, i dati del Pubblico Registro Automobilistico si possono usare senza consenso per finalità attinenti la sicurezza stradale (ad esempio per ricordare l’obbligo di revisione periodica dell’autoveicolo) ma non per l’invio di pubblicità. E’ inoltre previsto che non sia richiesto il consenso per alcune attività svolte all’interno di gruppi di imprese come nel caso in cui sia necessario comunicare i dati per finalità meramente amministrativo-contabili. Infine, non è necessario ottenere il consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento di investigazioni difensive o comunque per far valere un diritto in sede giudiziaria. Il Consenso e i dati sensibili I dati sensibili, come le informazioni sulla salute di una persona, necessitano di tutele rafforzate.Per poterli utilizzare, l’impresa deve prima ottenere il consenso scritto dellapersona interessata e l’autorizzazione del Garante. Anche in questo caso, per agevolare la normale attività imprenditoriale, l’Autorità ha semplificato al massimo le procedure e ha adottato alcune autorizzazionigenerali che valgono per intere categorie di soggetti o per determinate tipologiedi trattamento, al fine di definire le regole per gli utilizzi più comuni ed evitare la richiesta di autorizzazioni ad hoc. Ne rappresenta un esempio l’autorizzazione generale per il trattamento dei dati sensibili o giudiziari nell’ambito del rapporto di lavoro o per il trattamento effettuato da liberi professionisti o da organismi di tipo associativo o dalle fondazioni. In specifici casi, al fine di facilitare l’uso dei dati, non è previsto neppure il consenso dell’interessato, come per l’adempimento degli specifici obblighi e compiti previsti per la gestione del rapporto di lavoro durante tutte le fasi.
4. Curriculum Vitae Anche nel processo di selezione del personale vi è un’attività di trattamento di dati personali dei candidati.Il rispetto della privacy, però, non pone limiti all’incontro della domanda di lavoro con la disponibilità dei posti offerti dalle imprese. A tal proposito, in base alle disposizioni del Codice della privacy, è superfluo richiedere al candidato il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum, per finalità di selezione del personale, a meno che non abbiano natura sensibile (come l’appartenenza a categorie protette) o non siano destinati alla comunicazione a terzi. L’impresa che avvia una selezione del personale deve però fornire al candidato, a voce o per iscritto, prima di acquisire il suo cv, l’informativa sul trattamentodei dati personali. Sono presenti inoltre norme che agevolano le procedure che l’impresa deve adottare quando è l’interessato stesso a far pervenire di sua iniziativa il curriculum (autocandidatura). In questo specifico caso, l’azienda che riceve i curriculum inviati spontaneamente non ha l’obbligo di offrire l’informativa o di chiedere al candidato il consenso per il trattamento dei dati personali (inclusi quelli sensibili) contenuti nella documentazione pervenuta. Solo nel momento in cui l’azienda decida di prendere in considerazione il curriculum e di contattare il candidato, dovrà fornire all’interessato, anche a voce, una informativa breve con l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento dei dati, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi, nonché gli estremi identificativi del titolare e di almeno un responsabile, se designato Trattamenti
5. Trattamenti particolari: controllo sul lavoro L’imprenditore deve valutare con attenzione quali strumenti adottare al fine di evitare trattamenti di dati non necessari che, tra l’altro, possono risultareeccessivi o anche discriminatori. È lecito, ad esempio, installare un sistema di videosorveglianza peresigenze organizzative e produttive, per consentire, ad esempio, di intervenire immediatamente nel caso in cui si verifichino situazioni di rischio (come negli ambienti dove si effettuano lavorazioni pericolose). Ma se tale raccolta di immagini può consentire anche il controllo a distanza e la verifica dell’attività dei lavoratori, occorre tenere in considerazione non solo le norme previste dal Codice della privacy, ma anche quelle indicate nello Statuto dei lavoratori. Altrettanti cautele vanno adottate, ad esempio, anche quando si utilizzano softwareche, al fine di migliorare le prestazioni della rete internet aziendale, potrebbero però consentire il monitoraggio della navigazione o della posta elettronica dei dipendenti. Occorre definire bene anche l’utilizzo di tecnologie che consentono la precisa localizzazione del lavoratore come, ad esempio, il Gps dell’autoveicolo o dello smartphone in dotazione, o l’Rfid (Identificazione a radio frequenza) deldocumento di riconoscimento. Ciò non significa che non si possa ricorrere alla geolocalizzazione, ma che devono essere valutate tutte le circostanze del caso e la proporzionalità del suo utilizzo.
6. La tutela del patrimonio dati I dati raccolti da un’impresa rappresentano un asset fondamentale per il suo successo sul mercato. Questa necessità aziendale si trasforma in un obbligo di legge quando ad essere raccolti, conservati o trattati in qualunque modalità sono dati personali. Devono quindi essere adottate idonee e preventive misure di sicurezza, in mododa ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Se sono conservati in formato cartaceo potrebbe essere sufficiente mettere u nlucchetto all’armadio o alla stanza dove sono archiviati documenti e fascicoli,nonché definire le regole a cui devono sottostare le persone che hanno la “chiave” per accedervi e per trattarli. Se invece sono in formato digitale, come quelli trattati attraverso computer, tablet o smartphone, è necessario applicare misure più complesse e adeguate al tipo di rischio.
Misure minime Il Codice prevede che per il trattamento dei dati è necessario che i titolari adottino misure minime di sicurezza che garantiscano, ad esempio, in caso di trattamentoelettronico, la verifica dell’identità di chi accede al sistema (ad esempio, codiciidentificativi personalizzati, password sicure), l’adozione di un apposito sistema di autorizzazione che consenta attività predefinite, l’utilizzo di strumenti (come antivirus aggiornati e altri software e sistemi di protezione) per impedire accessi illeciti o abusivi.Occorre predisporre “ copie di backup”, in modo da poter rendere nuovamentedisponibili dati e sistemi e definire misure di protezione particolari per i datisensibili , adottando tecniche crittografiche che non li rendano immediatamenteleggibili in caso di accessi illeciti. È parimenti importante, per la sicurezza dell’azienda e per la protezione dei dati personali, che il personale addetto a queste attività riceva un’adeguataformazione e che le misure adottate siano aggiornate. Non sussiste più, invece,l’obbligo di predisporre un “ documento programmatico sulla sicurezza” cheelenchi le misure adottate. Le imprese potranno comunque trarre beneficio da un monitoraggio frequente della propria privacy policy e delle misure adottate per proteggere i dati, mantenendo così sotto controllo la situazione. Misure idonee A volte, in base alla complessità tecnologica dell’azienda e al livello di rischio a cui si è sottoposti, l’adozione delle misure minime di sicurezza potrebbe risultare non sufficiente. L’imprenditore (il titolare e i responsabili del trattamento), nel caso in cui a seguito di violazioni dei dati sia chiamato in causa per un’azione risarcitoria in sedecivile , dovrà affrontare le difficoltà derivanti dall’inversione dell’onere della prova,e dovrà essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee atte a ridurre i rischi connessi al non corretto utilizzo dei dati. Cloud Computing Particolare attenzione deve essere prestata alla modalità con cui si adottano innovazioni tecnologiche, come quelle offerte dal cloud computing, affinché leeventuali opportunità di efficienza e risparmio non si trasformino in un rischio per la sicurezza dei dati dell’impresa.
7. Amministratori di sistema All’interno delle grandi imprese, in genere, esiste una figura particolare che si occupa della gestione dei sistemi informatici e della sicurezza: l’amministratore di sistema.Considerato che può avere accesso ai dati più riservati di un’azienda, il Garante ha prescritto che anche il suo operato sia trasparente e posto sotto il controllo del titolare del trattamento. Occorre innanzitutto valutare con attenzione l’esperienza, la capacità, e l’affidabilità delle persone chiamate a ricoprire tale ruolo, conservando poi elenco con i loro tremi identificativi e con l’indicazione delle funzioni ad essi attribuite. Devono essere utilizzati sistemi di controllo (presenti in tutti i moderni sistemi operativi oggi in uso) che consentano la tracciabilità degli accessi effettuati dagli amministratori di sistema agli archivi elettronici e ai sistemi di elaborazione, e la registrazione dei relativi dati per un tempo non inferiore ai sei. Il titolare del trattamento dovrà poi provvedere a una verifica, con cadenza almeno annuale, sulla rispondenza dell’operato degli amministratori di sistema alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla legge per i trattamenti di dati personali.
8. Trasferimenti di dati all’estero Trasferimenti verso Paesi certificati Per poter “ esportare” dati personali è necessario attenersi a precise regole. Lanormativa comunitaria prevede infatti che i dati personali possono circolare liberamente entro l’Unione europea. Per trasferire dati al di fuori dell’Unione europea devono invece essere garantiti standard di protezione adeguati a quelli europei: in caso contrario è vietato trasferire dati personali. Per semplificare l’attività di ricognizione dell’imprenditore che ha necessità di trasferire i dati, il Garante pubblica sul proprio sito internet un elenco aggiornato degli Stati “terzi”(cioè non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio Economico Europeo) che sono già ritenuti affidabili a livello europeo e per i quali non è necessario alcun “passaporto” per l’esportazione.
Trasferimenti verso Paesi “non certificati” Se il paese scelto non è in questa lista, l’eventuale trasferimento dei dati può essere consentito sulla base di altre garanzie adeguate. Nel caso di imprese multinazionali, quindi operanti in più Paesi anche su diversi continenti, che devono trasferire dati “infragruppo”, cioè all’interno della propria complessa struttura societaria (ad esempio tra imprese collegate o controllate, comunque facenti parte del gruppo), si può verificare se sono state adottate adeguate norme vincolanti d’impresa ( Binding Corporate Rules) che devonoessere autorizzate dalle autorità europee di protezione dati, attraverso una specifica procedura che coinvolge anche il Garante italiano. In tutti gli altri casi, valgono le eccezioni al divieto di trasferire dati in Paesi terzi: è consentito, ad esempio, il trasferimento se vi è l’apposito consenso dell’interessato (consenso scritto nel caso in cui si tratti di dati sensibili), oppure quando il trasferimento risulta necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato.
9. Diritti della persona interessata Le richieste di informazione in merito al trattamento effettuato con i dati personali devono essere gestite adeguatamente. La normativa sulla privacy garantisce alla persona interessata (ad esempiodipendente, cliente o utente) specifici diritti come quello di conoscere quali siano i dati che lo riguardano in possesso dell’impresa e per quale motivo siano stati raccolti e come siano elaborati. Si può richiedere l’estrapolazione e la messa a disposizione in modo intelligibile dei dati personali, il loro aggiornamento, la rettifica o l’integrazione. In caso di violazione di legge, si può anche esigere il blocco, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima di queste informazioni. Inoltre,, in linea generale, un dato personale non deve essere conservato persempre, ma solo fin quando è necessario per lo scopo per il quale i dati sono stati raccolti. Qualora non sia indicato per legge un preciso termine di conservazione, occorre comunque prevederlo. Una risposta puntuale e completa da parte della società è sempre un indicatore positivo di efficienza e trasparenza, oltre ad evitare un intervento del Garante da cui possano derivare provvedimenti anche sanzionatori per il mancato rispetto dei diritti dell’interessato.
10. Distruzione o perdita di dati personali Le imprese dovrebbero reagire con prontezza ogni volta che si verifichino violazioni dei dati personali trattati.In questi casi, al di là delle conseguenze in termini di responsabilità civile e penale, è opportuno avvisare gli interessati del problema riscontrato, anche per consentire loro di adottare misure che limitino i possibili pregiudizi alla persona (ad esempio, furto di identità o il danno alla reputazione). Alcuni dei settori più esposti in tal senso sono quello bancario, della sanità e delle telecomunicazioni.Per garantire maggiori tutele ai consumatori, una disposizione europea, ora adottata anche in Italia, impone alle società telefoniche e ai fornitori di servizi di accesso a Internet un vero e proprio obbligo di comunicare al Garante della privacy, e in certi casi anche agli utenti stessi, eventuali gravi “violazioni di dati personali” subite dalle loro banche dati (le cosiddette data breaches) che dovesserocomportare perdita, distruzione o diffusione indebita di dati. In caso di attacchi informatici o di eventi avversi, quali incendi o altre calamità, l’impresa avrà così non solo l’obbligo ma anche l’opportunità di dimostrare la propria efficienza e capacità di reazione.
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